Gestione del “certificato di minivoltura” – Circolare MIT/ACI dell’8.4.2024
Circolare n. 16/2024 – CT 5/2024
Forniti i dettagli operativi per la gestione del “certificato di minivoltura”, in vigore dal 15 aprile 2024.
Facendo seguito alla circolare n. 14/2024 – CT 4/2024 del 27.03.2024, si comunica che con la circolare MIT/ACI prot. n. 10198 dell’8.04.2024 sono stati forniti altresì i dettagli operativi per la gestione del “certificato di minivoltura” (introdotto con il decreto dirigenziale prot. n. 89 del 14.03.2024), che sarà rilasciato a decorrere dal prossimo 15 aprile, in luogo del DU “non valido per la circolazione” attualmente in uso.
Fino al 14 aprile 2024, i DU continueranno ad essere stampati su modulistica a stretta rendicontazione, con la dicitura “non valido per la circolazione” posta in linea trasversale sulla prima pagina. I DU emessi fino alla predetta data conservano la loro validità sino a quando non venga effettuata, in relazione al medesimo veicolo, una nuova operazione (es. trasferimento di proprietà in capo all’acquirente finale).
La circolare MIT/ACI precisa che:
- il certificato di minivoltura è rilasciato in bollo e, pertanto, restano invariate le tariffe relative ai codici pratica C03305,C11702, C01702 e C01713;
- il certificato va stampato su carta bianca formato A4 e non è valido ai fini della circolazione su strada;
- il certificato attesta gli elementi identificativi essenziali del veicolo e non contiene l’indicazione specifica di tutte le caratteristiche tecniche del veicolo stesso. Nel caso in cui l’Operatore commerciale intenda sottoporre il veicolo a revisione, essendo il precedente controllo tecnico scaduto di validità, se l’operazione è effettuata presso un UMC, è sufficiente l’esibizione del certificato di minivoltura.
Viceversa, se la revisione è effettuata presso una officina o un centro di revisione autorizzati, il certificato di minivoltura è esibito assieme alla fotocopia, su carta libera, della carta di circolazione o del DU annullato ed acquisito al fascicolo digitale della minivoltura; detta fotocopia è consegnata all’atto del rilascio del certificato di minivoltura e non è soggetta al pagamento di tariffe. In alternativa, il certificato di minivoltura è esibito unitamente alla visura (soggetta al pagamento della relativa tariffa) dei dati tecnici del veicolo come risultanti nell’ANV. In ogni caso, il tagliando recante l’esito della revisione è applicato sul certificato di minivoltura; - il certificato di minivoltura è rilasciato anche in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento del DU “non valido per la circolazione” emesso prima del 15 aprile 2024, utilizzando i codici pratica C18801 e C18803;
- anche in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di minivoltura, è possibile ottenerne il duplicato, presso gli UMC o gli STA, utilizzando i medesimi codici pratica C18801 e C18803. Alla richiesta deve essere allegata la denuncia sporta alle Autorità di PS o la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia;
- il certificato attesta altresì l’eventuale sussistenza di vincoli o gravami sul veicolo e reca la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale”.
- il certificato è anche rilasciato quando l’operazione debba essere gestita con procedure di emergenza (codici pratica C18814 e C18815) nel caso di impedimenti tecnici o quando non sia ancora gestibile con le procedure implementate in applicazione delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 98/2017. A titolo esemplificativo, si rammenta che, al momento, dette procedure non trovano ancora applicazione con riguardo alla reimmatricolazione dei veicoli in regime di minivoltura, conseguente alla sottrazione, allo smarrimento, alla distruzione o al deterioramento delle relative targhe, trattandosi di operazione per la quale è in corso la calendarizzazione dei necessari interventi di sviluppo;
- nell’ipotesi di cessazione dalla circolazione per esportazione, resta fermo il rilascio del DU secondo le regole generali, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia munito di DU “non valido per la circolazione” o di certificato di minivoltura.
Infine, si ricorda che nel caso in cui l’Operatore commerciale intenda utilizzare il veicolo, oggetto di minivoltura e quindi destinato alla rivendita, quale bene personale o bene strumentale dell’impresa, si segnala che le nuove procedure in esercizio consentono di gestire il trasferimento di proprietà in capo al medesimo Operatore, mediante emissione di un DU valido per la circolazione. Dette procedure consentono altresì di gestire la minivoltura, a nome dell’Operatore commerciale, di veicoli già immatricolati in capo al medesimo Operatore in quanto beni personali o beni strumentali dell’impresa, al fine di destinarli alla rivendita. In tal caso viene emesso, come di regola, un DU non valido per la circolazione .Infine, con le nuove procedure è possibile effettuare, contestualmente alla presentazione della richiesta di minivoltura, la variazione dell’uso da terzi a proprio.