Istituzione del certificato di minivoltura – DD 14.03.2024 n. 89
Circolare n. 14/2024 – CT 4/2024
Introduzione del certificato di minivoltura in sostituzione dell’attuale documento unico di circolazione e di proprietà non valido per la circolazione.
Si comunica che con il decreto dirigenziale della DG Motorizzazione n. 89 del 14.03.2024 (in allegato) è stato introdotto il certificato di minivoltura dei veicoli.
Come si evince nel preambolo del provvedimento, considerando che la “minivoltura” si sostanzia nell’intestazione di veicoli usati in capo ad operatori commerciali, finalizzata esclusivamente alla rivendita dei veicoli stessi, e che per la circolazione su strada motivata da ragioni di vendita è previsto l’apposito istituto della autorizzazione alla circolazione di prova (DPR 474/2001), tale provvedimento si prefigge un duplice effetto:
- una significativa semplificazione amministrativa in quanto elimina, in capo alle imprese, gli oneri attualmente derivanti dal furto, dallo smarrimento, dalla distruzione o dal deterioramento del documento stesso,
- realizzare un risparmio, in termini di minor costi per il fabbisogno della modulistica MC 820D per il fabbisogno degli UMC, PRA e Studi di consulenza, di circa 400.000 euro annui, suscettibile di incremento ad oltre 450.000 euro laddove si confermi, anche per gli anni successivi, la tendenza in crescita delle “minivolture” nella misura del 13% già registrata nel corso del 2023.
Quindi, dal 15 aprile 2024, per le richieste di intestazione di veicoli a nome degli operatori che svolgono attività commerciale di rivendita, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. 446/1997 (cd. “minivolture”), sarà rilasciato un “certificato di minivoltura”, equipollente all’attuale documento unico di circolazione e di proprietà non valido per la circolazione, ferma restando l’applicazione delle imposte di bollo, dei diritti di motorizzazione e degli emolumenti PRA previsti a legislazione vigente.
Il certificato di minivoltura, stampato su carta bianca formato A4 e non valido ai fini della circolazione su strada, sarà contraddistinto da un numero identificativo e dalla relativa data di emissione e contiene, in particolare, sia i dati identificativi del veicolo sia le generalità del soggetto intestatario, nonché il numero progressivo di iscrizione o trascrizione dell’atto nel pubblico registro automobilistico.
In particolare, il certificato di minivoltura attesterà:
- il numero identificativo e la relativa data di emissione;
- i dati identificativi del veicolo: targa, telaio, omologazione, categoria internazionale, marca e tipo, destinazione ed uso, potenza, massa massima e portata;
- le generalità del soggetto intestatario e l’indirizzo della relativa sede o residenza;
- il codice fiscale dell’intestatario;
- il richiamo all’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il numero progressivo della formalità PRA;
- la data dell’atto di vendita;
- il codice identificativo dell’Ufficio o dello STA che ha effettuato l’operazione di minivoltura:
- la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale”.
I dettagli operativi per l’applicazione delle nuove disposizioni verranno diramati con apposita circolare MIT/ACI.