Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità – Ris. Agenzia delle Entrate n. 40/2023
Circolare n. 32/2023 – AF 9/2023
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulle certificazioni per l’applicazione dell’Iva al 4% alla cessione di veicoli a soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida.
Facendo seguito alla circolare n. 13/2022 – AF 1/2022 del 13.01.2022, si comunica che l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 7 luglio 2023 n. 40/E (in allegato), in risposta ad una consulenza giuridica in tema di semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità, ricevuta da un’Associazione tutelante i diritti delle persone con disabilità, ha chiarito che dal 29 gennaio 2022 ai fini dell’applicazione dell’Iva ridotta al 4% alla cessione di veicoli, i soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, ma è sufficiente la presentazione della seguente documentazione:
- copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’art. 119, comma 4, del Codice della Strada;
- atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
Con la stessa Risoluzione, sono stati anche forniti chiarimenti circa la possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (art. 122 CdS) contenente la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre. A tale riguardo, è stato precisato che ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo».