Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del DL 198/2022, n. 144 (cd Milleproroghe)
Circolare n. 13/2023
Prorogato al 30 novembre 2023 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali ordinari prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Si comunica che è stata pubblicata nella G.U. n. 49 del 27.02.2023, ed è entrata in vigore il 28 febbraio 2023, la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
Nel rinviare per i contenuti iniziali del decreto legge alla circolare n. 3/2023 del 3.1.2023, si segnala che nel corso dell’iter di conversione:
- con l’art. 12, comma 1-bis, è stata prevista la proroga del credito di imposta (pari al 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione per quelli immateriali) – diverso da quello per gli investimenti indicati nell’allegato A della legge 232/2016 e nell’allegato B della medesima legge per quel che riguarda i beni strumentali immateriali – per le imprese che nel 2022 hanno investito in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” nuovi, di cui all’art. 1, comma 1055 della L. 178/2022. In particolare, gli investimenti in beni strumentali materiali ordinati entro il 31 dicembre 2022 e accettati dal venditore con il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione, potranno essere completati entro il 30 novembre 2023 (anziché il 30 giugno 2023). Mentre, si ricorda, che nel 2023 questi investimenti non sono più agevolati, a differenza dei crediti per gli investimenti rientranti nell’ambito dell’Industria 4.0.
- Con l’articolo 10, comma 6-bis, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è consentito anche agli ispettori autorizzati dal MIT (DM 19.05.2017) di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, prevista dal Codice della strada.
- Con l’articolo 22-ter è stata prorogata, da dieci a undici anni, il termine di cui all’articolo 3, comma 2, della Legge 224/2012 relativo alle attività di autoriparazione. Più precisamente, tale articolo prevedeva che le imprese che alla data di entrata in vigore della legge citata (5 gennaio 2013), fossero iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto, potessero proseguire le rispettive attività per dieci anni.
Inoltre, restano confermati:
- l’articolo 12, comma 3, che estende alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l’acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, destinando a tal fine una quota delle risorse stanziate per la concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli elettrici nuovi (c.d. ecobonus). In particolare, al primo periodo viene disposto che la misura del DPCM 6 aprile 2022 sia estesa alle annualità 2023 e 2024 (si tratta del contributo, concesso per il 2022, per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici). Il secondo periodo riduce di 40 mln le risorse per gli anni 2023/2024 per gli acquisti dei veicoli elettrici nuovi già assegnate dal DPCM 6 agosto 2022 per gli anni 2023 e 2024;
- l’articolo 10, comma 1, che interviene, modificando l’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 121 del 2021, al fine di prevedere che il divieto di circolazione per veicoli a motore
delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 operi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
In allegato la nota tecnica di Confcommercio che riepiloga le diverse disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto.