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Istituzione registro telematico veicoli fuori uso – DPR 23 settembre 2022 n. 177

Circolare n. 73/2022 – AF 22/2022

Pubblicato in G.U. il DPR recante la disciplina del registro unico telematico dei veicoli fuori uso.

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Si comunica che sulla G.U. n. 272 del 21.11.2022 è stato pubblicato il DPR 23 settembre 2022, n. 177 recante la disciplina del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso e le disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso.

Il nuovo regolamento dà attuazione all’articolo 5, comma 10, del D.lgs. 209/2003, come novellato dal D.lgs. n. 119/2020 (recante “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), il quale prevede l’istituzione, presso il Centro Elaborazione Dati (CED) della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso.

ll regolamento si applica anche ai veicoli che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 231 del D.lgs. 152/2006.

Il provvedimento, in vigore dal 6 dicembre 2022 (ossia 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione in G.U.), oltre a disciplinare il Registro unico telematico VFU, amplia il novero dei soggetti abilitati all’esecuzione telematica della procedura di cessazione dei veicoli fuori uso dal PRA consentendo anche ai centri di raccolta (ex art. 3, comma 1, lett. p) D.lgs. 209/2003, ossia gli autodemolitori autorizzati) di svolgere tale adempimento.

Entro 6 mesi dalla entrata in vigore del regolamento in oggetto, attraverso uno o più decreti del direttore della DG Motorizzazione, saranno individuate le modalità di rilascio del codice identificativo del concessionario e di collegamento telematico con il CED mentre entro 18 mesi dalla entrata in vigore del DPR saranno individuate le modalità per la graduale realizzazione delle necessarie procedure telematiche.

Quindi si prevede un periodo di sperimentazione prima della completa messa in funzione del nuovo registro che entrerà a pieno regime il giorno successivo alla scadenza dei 18 mesi (presumibilmente il 7 giugno 2024) dall’entrata in vigore del regolamento. Fino a tale data, resta in vigore la compilazione del registro cartaceo previsto dal regolamento attuativo del Codice della strada, all’articolo 264 del DPR 495/1992.

Il Registro unico telematico dei veicoli fuori uso verrà popolato dai dati trasmessi in via telematica dai centri di raccolta e dai concessionari/gestori delle succursali delle case costruttrici/automercati.

In particolare, il registro sarà composto da due sezioni, una dedicata ai “veicoli iscritti al PRA” e un’altra specifica per i “veicoli non iscritti al PRA”, mentre le procedure telematiche di gestione consentiranno di generare, mediante apposito applicativo, il certificato di rottamazione in formato digitale (CRD) e di stamparlo per la consegna all’interessato (intestatario del veicolo, avente titolo, detentore o altro soggetto eventualmente delegato). Solo in caso di impedimento tecnico all’utilizzo delle procedure telematiche è previsto che il certificato di rottamazione possa essere generato in formato cartaceo, da trasmettere comunque al CED, in formato digitale e sottoscritto con firma digitale, entro il giorno lavorativo successivo.

Al momento della presa in carico del veicolo fuori uso e del contestuale rilascio del certificato di rottamazione digitale (CRD), il concessionario dovrà annotare nel Registro unico telematico dei veicoli fuori uso i seguenti dati (art. 2, comma 2):

1) il numero di targa (se presente per i veicoli non iscritti al PRA), il numero di telaio, nonché la marca e il modello;

2) le generalità, l’indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell’intestatario del veicolo, ovvero dell’avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonché, nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l’indirizzo e la nazionalità del proprietario stesso;

3) la data e l’ora di presa in carico del veicolo e dei relativi documenti di circolazione;

4) la data e il numero identificativo del CDR (sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale rilasciata dal CED);

5) il codice identificativo del concessionario;

6) la data di conferimento e l’indicazione del centro al quale si intende conferire il veicolo fuori uso, al fine di consentire all’autodemolitore di visualizzare i dati già annotati, inserire quelli di propria pertinenza, visualizzare il CRD o la riproduzione digitale del certificato di rottamazione generato in formato cartaceo in caso di impedimento tecnico all’utilizzo delle procedure telematiche.

Come detto in apertura, con le nuove procedure telematiche gli autodemolitori avranno la facoltà di gestire gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso, anche su delega del concessionario, provvedendo alla formazione del fascicolo digitale, il quale entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio del CRD, o del certificato di rottamazione generato in formato cartaceo (solo in caso di impedimento tecnico), dovrà essere trasmesso telematicamente al CED, completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale (FD).

Il CED, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe dovute e verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell’ANV, nella sezione del registro unico e nella banca dati del PRA, consentirà al centro di raccolta, mediante le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso.

Entro le ore 20.30 di ciascuna giornata lavorativa, il CED consentirà la stampa dell’elenco delle ricevute di avvenuta cancellazione emesse dal centro di raccolta nella giornata stessa. La ricevuta di avvenuta cancellazione si considera regolarmente rilasciata quando essa è riprodotta nel predetto elenco e l’istanza e la documentazione, a seguito dell’esame da parte dell’UMC e del PRA competenti, risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED.

In caso di accertata irregolarità negli adempimenti di gestione del registro unico telematico VFU, l’UMC cui compete l’abilitazione dei collegamenti telematici con il CED, ne darà comunicazione ai competenti organi di Polizia, per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 4, D.lgs. n. 209/2003 (sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro) e art. 256, comma 7, D.lgs. n. 152/2006 (sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro).

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