Decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 – Disposizioni in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza Covid-19
Circolare n. 26/2022
Disposizioni in tema di mascherine, green pass, smart working in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022.
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.03.2022 il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, entrato in vigore il 25 marzo.
Il provvedimento introduce nuove disposizioni per il superamento delle misure di contrasto all’epidemia, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (il 31 marzo 2022), prevedendo che:
- dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo;
- dal 1° aprile non sarà più necessario essere in possesso del green pass per accedere alle attività commerciali;
- viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- la fine del sistema delle zone colorate.
Di seguito, una breve illustrazione del provvedimento.
1. Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (art. 1)
Si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, possono essere adottate una o più ordinanze, al fine di adeguare all’evoluzione dello stato pandemico le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza in scadenza al 31 marzo 2022, preservando la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario.
Tali ordinanze, che dovranno essere adottate su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti ed avranno efficacia limitata al 31 dicembre 2022, potranno contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea.
2. Disciplna del potere di ordinanza del Ministero della Salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da Covid-19 (art. 3)
La disposizione in esame, che sostituisce l’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (cd decreto Riaperture), prevede che, a decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza può:
- adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti, sentiti i Ministri competenti per materia.
3. Isolamento e autosorveglianza (art. 4)
L’articolo 4 introduce l’articolo 10-ter nel corpo del DL n. 52/2021 (decreto Riaperture). In particolare, prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2022, alle persone risultate positive al COVID-19, fino all’accertamento della guarigione, è fatto divieto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora (regime di isolamento).
A decorrere dalla stessa data, invece, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, non si applica l’obbligo di isolamento, bensì il regime dell’autosorveglianza. Avranno pertanto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 nonché l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso, la cessazione è determinata dalla trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl competente, del referto con esito negativo.
Si segnala che le modalità attuative delle disposizioni sopra descritte sono definite, con circolare del Ministero della salute.
4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)
La disposizione in esame introduce, con effetti a decorrere dal 1° aprile 2022, il nuovo art. 10-quater – “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie” – nel corpo del D.L. 52/2021 (decreto Riaperture).
Ai sensi di tale nuova disposizione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del medesimo D.L. 52/2021 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi e luoghi:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.
Inoltre, sempre fino al 30 aprile 2022 sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
- in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra citati e con esclusione delle abitazioni private, sull’intero territorio nazionale;
- nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.
Si conferma l’esclusione dall’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Fino al 30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale, i lavoratori – compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – al fine di rispettare l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) possono utilizzare le mascherine chirurgiche.
5. Graduale eliminazione del green pass (art. 6)
5.1. Modifiche articolo 9-bis del DL Riaperture, in materia di impiego del green pass base (art. 6, comma 2)
L’articolo 6 modifica la disciplina relativa al green pass base, di cui all’art. 9-bis del D.L. 52/2021, a decorrere dal 1° aprile 2022.
In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificato che si ottiene da vaccinazione, guarigione o test) l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, ma solo al chiuso – per quelli all’aperto invece il green pass non è più previsto – da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti, che siano ivi alloggiati (per i quali non è più previsto il green pass);
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
Sempre dal 1° aprile – a seguito della soppressione dei commi 1-bis e 1-ter del citato art. 9-bis – non sarà più necessario essere in possesso del green pass per accedere a determinati luoghi e attività quali:
- servizi alla persona;
- attività commerciali (anche diverse da quelle volte ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona di cui al DPCM 21 gennaio 2022);
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari.
5.2 Impiego green pass base per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo (art. 6, commi 3 e 4)
Viene prorogato al 30 aprile 2022 sia il termine di cui all’articolo 9-ter. 1, comma 1, del decreto Riaperture, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, sia il termine di cui all’articolo 9-ter. 2, comma 1, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso alle strutture della formazione superiore.
5.3. Impiego green pass base per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto (art. 6, comma 5)
Dal 1° al 30 Aprile 2022 sarà necessario il possesso del green pass base (da vaccinazione, test o guarigione) – e non più il green pass rafforzato – per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e al loro utilizzo:
- aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti (per i quali non è quindi necessaria alcuna certificazione);
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Nessuna certificazione verde sarà, dunque, necessaria per l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.
6. Green pass e obbligo vaccinale nel settore privato (art. 6, comma 8, e art. 8, commi 2 e 6)
Le disposizioni, con riferimento alla certificazione verde cd. base e agli obblighi vaccinali nei luoghi di lavoro nel settore privato, prevedono quanto segue:
- l’articolo 6, al comma 8 dispone la proroga al 30 aprile 2022 dell’obbligo di possesso ed esibizione del “green pass base” a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, come stabilito all’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, (decreto Riaperture);
- l’articolo 8, al comma 6, sostituisce – a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (25 marzo 2022) – l’obbligo di esibizione del certificato di vaccinazione o guarigione (cd. “green pass rafforzato”) per l’accesso nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori ultracinquantenni, con l’obbligo degli stessi di possesso ed esibizione, su richiesta, del “green pass base” fino alla data del 30 aprile 2022;
- l’articolo 8, al comma 2, infine, fissa al 31 dicembre 2022 il termine per l’obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, come previsto all’art. 4-bis del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021, permanendo per gli stessi l’obbligo di esibizione del certificato di vaccinazione o guarigione, cd. “green pass rafforzato”.
7. Graduale eliminazione del green pass rafforzato (art. 7)
L’articolo 7 modifica la disciplina relativa al green pass rafforzato di cui all’art. 9-bis. 1 del D.L. 52/2021 (decreto Riaperture) a decorrere dal 1° aprile 2022.
In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato (certificato che si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione), l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le sole attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le sole attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
A seguito delle sopra indicate modifiche dell’articolo 9-bis.1 – a decorrere dal 1° aprile 2022 – non sarà più necessario il green pass (né rafforzato né base) per l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo all’aperto da qualsiasi esercizio (ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale per i quali, come detto, resta l’obbligo del green pass base);
- alberghi e altre strutture ricettive (tranne che per i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi ai clienti ivi non alloggiati, per i quali è necessario il green pass base);
- musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
- sagre e fiere, per le quali viene quindi anche soppressa la disposizione (D.L. 52/2021, art. 9-bis.1, comma 3, terzo e quarto periodo) che prevede, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, l’obbligo per gli organizzatori di informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso del green pass rafforzato per l’accesso all’evento e, di conseguenza, è stata soppressa anche la relativa sanzione.
Per accedere alle strutture di ospitalità, residenze sanitarie assistite (RSA) e hospice, l’obbligo del possesso del green pass rafforzato permane fino al 31 dicembre 2022.
8. Obblighi vaccinali (art. 8, commi 4 e 5)
La disposizione in esame modifica e/o integra il D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n.76/2021, ed in particolare:
- introduce l’articolo 4-ter.1 che prevede l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 65/2017, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, e per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. I riferimenti a tali categorie sono eliminati dal corpo dell’articolo 4-ter;
- introduce inoltre l’art. 4-ter.2 che dispone fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo dell’intero sistema scolastico ed educativo, definendo la vaccinazione quale requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Il rispetto dell’obbligo è assicurato dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni. Qualora non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, l’interessato viene invitato a produrre, entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. Se la documentazione non viene presentata, all’interessato viene data comunicazione scritta dell’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale e lo stesso dovrà essere adibito ad attività di supporto alla istituzione scolastica. Dal 1° aprile fino al termine dell’anno scolastico in corso i dirigenti ed i responsabili provvederanno alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato, che si risolveranno di diritto non appena i soggetti sostituiti adempiano all’obbligo vaccinale.
9. Nuove modalità di gestione dei casi di positivtà all’infezione da Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo (art. 9)
L’articolo sostituisce, a far data dal 1° aprile 2022, l’articolo 3 del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021.
Fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 si applicano le seguenti disposizioni:
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’art.2, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65, nonché nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti in classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza con l’utilizzo, da parte di docenti, educatori ed alunni che abbiano superato i sei anni di età, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per un periodo di dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione;
- gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento possono seguire l’attività scolastica didattica nella modalità di didattica digitale integrata, su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- fino al termine dell’anno scolastico in corso in tutte le istituzioni e le scuole di cui al presente articolo e negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le misure di sicurezza che comportano l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie almeno di tipo chirurgico, fatta eccezione per i minori di anni sei e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi; il rispetto, laddove possibile, di una distanza interpersonale minima di un metro ed infine il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5°.
Il dispositivo in esame abroga, dal 1° aprile 2022, l’articolo 3-sexies del D.L. 7 gennaio 2022 n.1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 marzo 2022 n. 18.
10. Proroga dei termini correlati alla pandemia da Covid-19 (art. 10)
L’articolo 10 reca alcune proroghe dei termini correlati alla pandemia da COVID-19. In particolare:
- viene prorogata al 31 dicembre 2022 la disposizione sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da Covid-19 di cui all’art. 17-bis, commi 1 e 6, D.L n. 18/2020;
- viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale, che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono assicurare ai soggetti c.d. “fragili”, ovvero ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità;
- contestualmente, fino al 30 giugno 2022, l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, ovvero connessa alle condizioni suddette, non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
Vengono, inoltre, prorogate fino al 30 giugno 2022, infine, le disposizioni in materia di lavoro agile (cd. smart working) di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.
Nello specifico, oltre a restare in vigore le procedure semplificate per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, possono continuare ad applicarsi modalità di lavoro agile ai rapporti di lavoro subordinato anche in assenza della sottoscrizione degli accordi individuali.
11. Sanzioni e controlli (art. 11)
Dal 1° aprile 2022, in caso di violazione delle seguenti disposizioni del D.L. 52/2021:
- sulle certificazioni verdi per i soggetti provenienti da Stati esteri (art. 9, commi 9-bis e 9-ter);
- sul possesso del green pass base (art. 9-bis) e green pass rafforzato (art. 9-bis.1);
- sull’autosorveglianza (10-ter, comma 2);
- sull’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 10-quater);
- delle ordinanze sulle limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 10-bis, comma 1, lett. b);
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica, da parte di titolari o gestori, del rispetto delle disposizioni sulle certificazioni verdi per l’accesso a determinati servizi e attività.
Dopo una violazione delle disposizioni relative al possesso del green pass rafforzato per accesso ad attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e in caso di partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso – di cui al nuovo art. 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g) – si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a 10 giorni.
Si dispone infine che le sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. 19/2020 e dall’art. 2 del DL 33/2020, continuano a trovare applicazione nei casi in cui siano espressamente richiamate da disposizioni vigenti.
12. Abrogazioni (art. 14)
Infine, dal 1° aprile 2022, sono abrogate una serie di disposizioni del D.L. 52/2021 per effetto delle quali decadrà il sistema a colori per le Regioni e, conseguentemente, in particolare, decadranno le limitazioni previste:
- in zona gialla, per i corsi di formazione pubblici e privati in presenza (art. 3-bis),
- in zona gialla, per le attività dei servizi di ristorazione (art.4),
- in zona gialla, per le attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali (art. 4-bis),
- in zona bianca e gialla, per i musei e gli altri luoghi della cultura in zona bianca e gialla (art. 5-bis),
- in zona gialla, per le piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere (art. 6),
- in zona gialla, per gli impianti nei comprensori sciistici (art. 6-bis),
- in zona gialla, per lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche (art. 7),
- in zona gialla, per i centri termali, parchi acquatici e di divertimento (art. 8),
- in zona gialla, per lo svolgimento delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nonché delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting (art. 8-bis),
- in zona gialla per le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 8-ter).
Infine, per effetto dell’abrogazione dell’art. 5 DL 52/2021, decadranno ovunque le limitazioni relative alle capienze negli spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica al vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nelle strutture dove si svolgono competizioni sportive, anche negli stadi, e pertanto si tornerà alla capienza del 100%.