ultimo aggiornamento:

REVE – Registro veicoli immatricolati all’estero

Circolare n. 23/2022 – CO 5/2022

Nuova disciplina amministrativa per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero, condotti o nella disponibilità di residenti italiani.

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L’art. 2 della L. 238 del 23.12.2021 (G.U. n. 12 del 17.01.2022), modificando gli articoli 93, 94 e 132 del CdS e introducendo il nuovo articolo 93-bis, ha definito nuove disposizioni per la circolazione in Italia di veicoli (intesi come motoveicoli, autoveicoli o rimorchi) immatricolati all’estero (sia Paese dell’Unione europea, dello Spazio Economico Europeo ovvero extra UE).

Si tratta di una nuova disciplina amministrativa che prevede obblighi progressivamente più stringenti a seconda che tali veicoli siano:

  1. intestati o comunque di proprietà di persone residenti in Italia;
  2. condotti da persone residenti in Italia, quando il veicolo estero non è loro intestato ma ne hanno la disponibilità a qualsiasi titolo;
  3. nella disponibilità di persone giuridiche aventi sede in Italia, condotti da persone dipendenti o collaboratori (anche non residenti in Italia).

Nello specifico l’articolo 93 bis del CdS:

  • al comma 1 stabilisce, come regola generale, che chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero. Tale disposizione si riferisce solo alle persone fisiche e, quindi, non si applica mai ai veicoli di proprietà delle persone giuridiche aventi sede in Italia. Per esse, anche se costituiscono semplicemente sede secondaria ovvero operativa in Italia, si applicano le regole relative alla registrazione di veicoli esteri nella disponibilità di soggetti residenti di cui all’art. 93 bis, comm 2 del CdS;
  • al comma 2 prevede che se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto (persona fisica e giuridica) avente residenza/sede in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata (c.d. obbligo documentale). Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso.
    Se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell’utilizzatore in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA (art. 94, comma 4 ter, CdS), denominato REVE – Registro dei Veicoli Esteri (c.d. Obbligo di registrazione).
    Fermo restando che la norma non limita l’utilizzo a fattispecie specifiche, per cui la disponibilità del veicolo può essere concessa dall’intestatario a qualsiasi titolo (anche a titolo “di cortesia”), rientrano nella previsione normativa, ad esempio, coloro che utilizzano il veicolo, immatricolato a nome di una persona fisica o giuridica straniera (UE o extra UE), in base a contratto di leasing, di noleggio a lungo termine, comodato d’uso, atto costitutivo di usufrutto ecc.
    Nel REVE devono essere annotate la registrazione, le variazioni di residenza o di sede dell’utilizzatore, nonché le successive variazioni delle disponibilità del veicolo. Obbligato a chiedere la registrazione e le successive variazioni di residenza o di sede è l’utilizzatore del veicolo; mentre il soggetto tenuto a chiedere la registrazione delle variazioni della disponibilità del mezzo, entro tre giorni, è il cedente il veicolo ad altro utilizzatore.
    La persona (fisica o giuridica) che registra il titolo di disponibilità, da quel momento e per tutta la durata della registrazione, diventa obbligata in solido, insieme a proprietario, per tutte le violazioni commesse con quel veicolo sul territorio nazionale.
  • al comma 3, infine, prevede che soggetti obbligati alla registrazione nel REVE sono anche i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e che circolano con veicoli di proprietà immatricolati in tali Paesi (es. i transfrontalieri). Per Stati limitrofi si intendono quelli che, pur non confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in tempi ragionevolmente brevi (es. Principato di Monaco, Germania, Principato di Liechtenstein, Croazia).

Si precisa che non hanno obbligo di registrazione nel REVE:

  • anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all’estero e condotti dal lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell’utilizzazione del mezzo. In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo del veicolo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l’utilizzo del mezzo di impresa, in qualità di dipendente;
  • i cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
  • il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio estero e loro familiari conviventi all’estero;
  • il personale della Forze Armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all’estero;
  • i conducenti residenti in Italia da oltre 60 gg che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sanmarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

Le procedure di registrazione al REVE si eseguono presso i punti di servizio STA, a seguito delle quali si ottiene un’attestazione (con QR-code) che dovrà essere esibita secondo quanto disciplinato dall’art. 93-bis del Codice della strada. Tale attestazione conterrà la targa estera ed un codice identificativo con cui il veicolo verrà riconosciuto in Italia per gli adempimenti amministrativi, nonché un QR code che consentirà la verifica dei dati riportati sull’attestazione.

Per ogni pratica di registrazione, cancellazione, variazione o proroga sul REVE va presentata apposita Istanza ed è previsto il pagamento degli emolumenti ACI e dell’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA. Sono oggetto di richiesta di aggiornamento anche la cessazione anticipata o la fine naturale del periodo di disponibilità.

L’obbligo di registrazione sul REVE decorre dal 21 marzo p.v.

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