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Legge di conversione del DL 172/2021 – Green Pass rafforzato

Circolare n. 12/2022

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del cd. Dl 172/2021 sul Green Pass Rafforzato.

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022 – ed è entrata in vigore il 26 gennaio – la legge 21 gennaio 2022, n. 3, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Nel rinviare alla circolare n. 92/2021 del 30.11.2021 per i contenuti iniziali del decreto, si riporta, di seguito, una illustrazione delle modifiche di interesse intervenute in sede di conversione, evidenziando che alcune disposizioni del provvedimento sono state modificate dai successivi decreti legge 24 dicembre 2021, n. 221 e 30 dicembre 2021, n.229.

1.  Adempimento dell’obbligo vaccinale (art. 1, comma 1, lett. a)

L’articolo 1, parzialmente modificato nel corso dell’iter di conversione, al comma 1, lettera a), introduce il nuovo articolo 3-ter – “Adempimento dell’obbligo vaccinale” – con il quale si precisa che l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (dose booster o terza dose), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

2. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3)

L’articolo 3, che non ha subito modifiche sostanziali in sede di conversione, interviene con effetti a decorrere dal 15 dicembre 2021 – sulla durata delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), introdotte e disciplinate dall’articolo 9 del D.L. Riaperture.

Nello specifico, modificando il comma 2, lettere a) e c-bis) del suddetto art. 9, viene integrata la disciplina delle certificazioni verdi con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Le certificazioni verdi COVID-19, dunque, attesteranno – oltre all’avvenuta guarigione e all’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare – anche:

  • l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose) e
  • l’avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose).

Quanto alla durata delle certificazioni, per la certificazione per avvenuta vaccinazione la validità viene ridotta da dodici a nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di somministrazione della dose di richiamo (dose booster o terza dose) successiva al ciclo vaccinale primario, la relativa certificazione verde Covid-19 avrà anch’essa una validità di nove mesi a far data, però, dalla somministrazione della stessa.

La riduzione della durata, da dodici a nove mesi è applicata anche alle certificazioni verdi rilasciate a seguito dell’avvenuta guarigione di soggetti accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo. Il periodo di validità di nove mesi decorre in questo caso dall’avvenuta guarigione.

Si ricorda che la durata della validità delle certificazioni sopra richiamate è stata ulteriormente ridotta da nove a sei mesi con il decreto 24 dicembre 2021, n. 221, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

3. Green pass nei trasporti (art. 4, comma 1, lettera c)

Confermate, nel corso dell’iter parlamentare di conversione, le disposizioni introdotte dall’articolo 9-quater del decreto legge n. 52 del 2021 – come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto in commento – che a partire dallo scorso 6 dicembre, hanno rimosso l’esclusione dall’obbligo di certificazione verde per l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale e regionale, compresi gli autobus del noleggio con conducente, quando impiegati in servizi aggiuntivi a quest’ultimi;
  • navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;
  • treni adibiti a servizi interregionali.

Confermato, inoltre, che l’obbligo di certificazione verde-green pass per l’utilizzo dei mezzi di trasporto non trova applicazione per le persone di età inferiore a 12 anni e per quelle esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, e che i controlli relativi al green pass, da parte dei vettori, relativamente ai mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, possono essere effettuati a campione.

Si evidenzia che con il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 – attualmente in corso di conversione – il citato articolo 9-quater è stato ulteriormente modificato, prevedendo l’obbligo di green pass rafforzato dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza.

4. Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 4, comma 1, lett. c-bis)

In sede di conversione è stato specificato che l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde base per accedere ai luoghi in cui si svolge un’attività lavorativa nel settore privato (art. 9-septies, comma 1, D.L. 52/2021), comprende anche i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande.

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