Recupero del bonus usato sotto forma di credito d’imposta – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E
Circolare n. 82/2021 – AF 25/2021
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la vendita dei veicoli usati M1, di cui all’art. 73-quinquies, comma 2, lettera d), del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021.
L’importo del contributo sull’usato (art. 73-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), anticipato al cliente viene recuperato dal concessionario sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 61 del 27.10.2021 (in allegato) ha istituito il seguente codice tributo: “6929” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
La Risoluzione precisa che, ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del DM 20.03.2019, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei concessionari beneficiari del credito d’imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione può essere consultato dai soggetti beneficiari accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.