Tassa Automobilistica Regione Liguria: procedura per l’entrata in sospensione dei veicoli destinati alla rivendita
Circolare n. 70/2021 – AF 18/2021
Esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita.
Come noto, in Liguria, dal 1° maggio 2021 l’ACI ha preso in carico la gestione della procedura relativa all’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i veicoli acquistati dai rivenditori, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della L.R n. 33 del 29/12/2020 e dal successivo decreto dirigenziale di attuazione n. 2371-2021 del 21/04/2021.
La nuova procedura prevede:
1. l’obbligo della minivoltura trascritta al PRA;
2. il pagamento del diritto fisso, pari ad 1,55 € per ogni veicolo entrato in esenzione, attraverso lo IUV inviato da ACI via PEC ai concessionari.
A riguardo l’ACI ci ha comunicato che, poiché le procedure per la generazione dello IUV (identificativo unico di versamento) sono in fase di rilascio, indipendentemente dal pagamento, nei termini, dei diritti fissi, tutti i veicoli acquisiti per la rivendita nel secondo quadrimestre 2021 (maggio/agosto) con atto autenticato entro il 31 agosto 2021 e minivoltura trascritta entro il 30 di settembre, in precedenza intestati ad un soggetto con residenza in Regione Liguria, sono regolarmente entrati in regime di sospensione.
Con la prossima comunicazione via PEC dell’importo totale dei diritti fissi dovuti e dello IUV necessario per il pagamento degli stessi, attraverso la piattaforma pagoPA, nei termini indicati nella comunicazione, il regime di sospensione sarà definitivamente consolidato.
Si ricorda che per il corretto ingresso in sospensione di pagamento della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 2° quadrimestre 2021:
- Veicoli acquisiti nel 1° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà doveva essere sottoscritto con autentica entro il 30 aprile e la minivoltura trascritta al PRA entro il mese di maggio;
- Veicoli acquisiti nel 2° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà doveva essere sottoscritto con autentica entro il 31 agosto e la minivoltura trascritta al PRA entro il mese di settembre;
- Veicoli acquisiti nel 3° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 dicembre e la minivoltura trascritta al PRA entro il mese di gennaio dell’anno successivo.
Per ogni quadrimestre, successivamente al mese utile per la trascrizione della minivoltura, a ciascuna impresa autorizzata o comunque abilitata al commercio dei veicoli viene inviato un file contenente l’estrazione dei veicoli posti in regime di esenzione, corredato dell’importo da corrispondere a titolo di diritti fissi, con il relativo IUV. Il mancato versamento dei diritti fissi previsti dall’articolo 5, comma 47, del d.l. 953/1982, fa decadere il regime di sospensione della tassa automobilistica.