IVA agevolata 4% per acquisto vettura a uso promiscuo da parte del disabile
Circolare n. 47/2021 – AF 9/2021
L’IVA agevolata al 4% per acquisto auto disabili è detraibile se il veicolo è utilizzato in modo promiscuo.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 454/2021 (in allegato) ha chiarito che un portatore di handicap, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449 del 1997) e invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del d.P.R. n. 495 del 1992) sulla base di parere rilasciato dalla commissione INPS ai sensi della legge n. 104 del 1992, se in possesso della documentazione necessaria, potrà acquistare l’auto con l’aliquota agevolata al 4% e potrà richiedere l’emissione della fattura con indicazione della propria partita Iva in quanto il bene verrà utilizzato anche per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
In particolare, con il quesito l’istante, portatore di handicap, chiede se per l’acquisto di una vettura con IVA agevolata al 4% non sia incompatibile con la detrazione dell’imposta nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo, qualora il contribuente intenda utilizzare l’auto a fini promiscui.
Nello specifico, l’Agenzia ricorda che, nel caso di beni strumentali alla attività lavorativa, le disposizioni tributarie consentono di poter detrarre l’IVA o dedurre i costi relativi al bene in quanto sussiste un nesso di “strumentalità” tra l’acquisto del bene e lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel senso che il bene è necessario per lo svolgimento dell’attività stessa.
Tali disposizioni non sono inconciliabili con le norme agevolative dettate a favore dei soggetti disabili e con riferimento al diritto alla detrazione IVA, lo stesso non è condizionato alla circostanza che l’imposta sia stata applicata in misura ridotta.
Infatti, l’art. 19-bis 1, lettera c) del d.P.R. n. 633 del 1972, nel caso di veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa dell’arte o della professione prevede che l’imposta relativa all’acquisto è ammessa in detrazione nella misura del 40% e tale norma non richiede che tale imposta sia stata applicata nella misura ordinaria ovvero in misura agevolata.