Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 “Misure urgenti per emergenza COVID-19”
Circolare n. 38/2021
Dal 18.5.2021 in vigore il DL contiene le regole delle c.d. riaperture progressive.
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.05.2021 è stato pubblicato il DL 18 maggio 2021, n. 65 contenente “Misure urgenti per emergenza COVID-19”.
Il decreto è volto a integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, nella direzione di una graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto comunque delle esigenze di contenimento della diffusione del virus, prevedendo anche un allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale, che saranno consentiti in zona gialla senza limiti orari a partire dal 21 giugno 2021. Tali misure si fondano su una situazione sanitaria in positiva evoluzione, a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell’accelerazione della campagna vaccinale.
Il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fatto salvo quanto diversamente ivi disposto, fino al 31 luglio 2021 continuano ad applicarsi le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021. Resta inoltre fermo, per quanto non modificato dall’attuale decreto, quanto previsto dal Dl Riaperture (n. 52/2021).
Art. 1 – Limiti orari agli spostamenti
La norma reca una disciplina, scandita per fasce temporali, sui limiti orari agli spostamenti, al fine di addivenire progressivamente ad una completa eliminazione di tali limiti. In particolare, si stabilisce che in zona gialla, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, non sono consentiti gli spostamenti dalle ore 23:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. A partire dal 7 giugno 2021 e fino al 20 giugno 2021 i limiti orari hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo. A decorrere dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano poi del tutto i limiti orari agli spostamenti.
Si prevede, inoltre, che il Ministro della salute possa, con ordinanza, stabilire limiti orari diversi da quelli precedentemente illustrati per eventi di particolare rilevanza.
Si specifica, infine, che in zona bianca non si applicano i limiti orari agli spostamenti.
Art. 2 – Attività dei servizi di ristorazione
Reca misure concernenti la riapertura dei servizi di ristorazione in zona gialla, consentendo che le attività di tali servizi, svolte da qualsiasi esercizio, siano consentite dal 1° giugno 2021 anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti, nonché dei protocolli e delle linee guida adottati.
Art. 3 – Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali
Viene consentito in zona gialla, dal 22 maggio 2021, lo svolgimento anche nei giorni festivi e prefestivi delle attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, sempre nel rispetto di protocolli e linee guida.
Art. 4 – Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere
In zona gialla, si anticipa la riapertura delle palestre al 24 maggio 2021, prevedendo che le relative attività debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). Nello svolgimento delle attività, deve essere comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e i locali delle palestre devono essere dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo. Si consentono, inoltre, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti. Infine, sempre dal 1° luglio 2021, in zona gialla, si prevede che possano svolgersi anche le attività dei centri benessere.
Art. 5 – Eventi sportivi aperti al pubblico
In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi ed alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all’art. 5 del DL 52/2021 (cioè anche di livello non agonistico e anche non riconosciuti di preminente interesse nazionale) esclusivamente con posti a sedere preassegnati ed a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori non conviventi che per il personale.
La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque con un numero massimo di spettatori non superiore a 1.000 per gli impianti all’aperto e a 500 per quelli al chiuso. Le attività devono svolgersi rispettando le linee guida adottate dalla PCM – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana sulla base di criteri definiti dal CTS.
Nel caso in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra evidenziate, gli eventi e le competizioni sportive dovranno svolgersi senza la presenza di pubblico.
Art. 6 – Impianti nei comprensori sciistici
Si prevede che in zona gialla dal 22 maggio 2021 possano riaprire gli impianti nei comprensori sciistici, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Art. 7 – Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Si consente in zona gialla, a partire dal 1° luglio 2021, lo svolgimento delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se all’interno di locali adibiti ad attività differente. È comunque stabilito che vengano rispettati i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Art. 8 – Parchi tematici e di divertimento
Si prevede che in zona gialla dal 15 giugno 2021 siano consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Art. 9 – Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
Si prevede, per le zone gialle, la ripresa dell’attività di centri culturali, centri sociali e ricreativi dal 1° luglio 2021, nonché lo svolgimento di feste e cerimonie, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dal 15 giugno 2021, purché i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
Art. 10 – Corsi di formazione
Si prevede che nelle zone gialle, a decorrere dal 1° luglio 2021, i corsi di formazione pubblici e privati possano svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Art. 11 – Musei e altri istituti e luoghi della cultura
Si prevede che in zona gialla il servizio di apertura al pubblico dei musei possa avvenire con modalità di fruizione contingentata. Con riferimento agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019, il sabato e nei giorni festivi, hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, si stabilisce l’obbligo di prenotazione con almeno un giorno di anticipo. Resta sospeso il libero accesso ai musei statali la prima domenica di ogni mese. Alle stesse condizioni vengono aperte al pubblico le mostre.
Art. 12 – Linee guida e protocolli
Viene stabilito che i protocolli e le linee guida per lo svolgimento di attività economiche, produttive e sociali (art. 1, comma 14, Dl n. 33/2020) sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Art. 13 – Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni
La disposizione modifica il sistema di accertamento dello scenario di rischio in cui si collocano i territori delle regioni italiane e da cui discende l’applicazione delle misure di cui all’articolo 1 del DL 19/2020, attribuendo rilievo primario al parametro dell’incidenza dei contagi sul territorio regionale, in via esclusiva oppure unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti Covid-19.
Ai sensi del comma 16-septies dell’articolo 1 del DL 33/2020, come modificato dal presente decreto, vengono pertanto denominate:
a) “Zona bianca“: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) “Zona gialla“: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30%;
2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20%;
c) “Zona arancione“: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per le zone gialle e rosse (cfr. lett. b) e d));
d) “Zona rossa“: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40%;
2.2 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30%.
Tale sistema di valutazione viene affiancato da un sistema con indicatori precoci, idonei ad indicare un rischio di peggioramento nel breve termine (ad es. Rt, proiezioni dell’occupazione dei posti letto a 30 giorni, ecc.). Nello specifico è disposto il rinvio ad un decreto del Ministro della Salute che, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, provvederà ad individuare quali parametri – tra quelli di cui al DM 30 aprile 2020 – dovranno essere utilizzati a tal fine. Sulla base della valutazione svolta con tali indicatori, con ordinanza del Ministro della salute, le misure previste per le regioni in zona arancione saranno applicate anche alle regioni che, sebbene si collochino in zona gialla, denotino un livello di rischio alto (comma 16 quinquies dell’art. 1 del DL 33/2020, come modificato dal decreto in commento).
Viene infine delineata la disciplina applicabile nel periodo transitorio che intercorre tra il 18 maggio (data di entrata in vigore del decreto in commento) e il 16 giugno 2021. In tale periodo, continuerà ad applicarsi il precedente sistema di accertamento del rischio unitamente al nuovo. Fino al 16 giugno 2021, alla regione che – all’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due distinti sistemi di accertamento sopra indicati – risultasse collocabile in due scenari differenti, si applicheranno le misure previste per le zone corrispondenti allo scenario di rischio inferiore.
Art. 14 – Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19
Si stabilisce che la certificazione verde COVID-19 rilasciata a chi ha concluso il ciclo vaccinale ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo. Si stabilisce inoltre che venga rilasciata una certificazione verde COVID-19 anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino; in quel caso avrà validità a partire dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Art. 15 – Sanzioni
Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio, viene richiamato anche nel decreto in commento l’articolo 4 del decreto legge n.19 del 2020. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10 è pertanto punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.