Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 – cd Decreto Covid Aprile
Circolare n. 26/2021
Il provvedimento prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021.
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1.04.2021 è stato pubblicato il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.
Il provvedimento prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:
- l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale;
Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Il commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e protocolli di sicurezza per il settore, resta consentito anche in caso di zona rossa, in quanto tale attività rientra tra quelle di prima necessità, individuate nell’Allegato 23 al DPCM 2 marzo 2021.
L’articolo 1, comma 7, conferma l’impianto sanzionatorio attualmente vigente, prevedendo che la violazione delle nuove misure introdotte è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020.
Salvo che il fatto costituisca reato, pertanto, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sopradetta sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino a un terzo.
In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.