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Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 – Emergenza Covid-19

Circolare n. 22/2021

Tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021 si applicano ulteriori misure restrittive al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dirette sostanzialmente ad omogeneizzare per un periodo ristretto le misure della zona gialla con quelle della zona arancione e ad uniformare il periodo pasquale in zona rossa similmente a quanto effettuato nel periodo natalizio.

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 è stato pubblicato il nuovo decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 che stabilisce, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio.

Per quanto riguarda il commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori, restano valide le disposizioni in vigore fino ad oggi, quindi, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e protocolli di sicurezza per il settore:

  • resta consentito anche in caso di zona rossa, in quanto tale attività rientra tra quelle di prima necessità, individuate nell’Allegato 23 al DPCM 2 marzo 2021 (v. circolare n. 16/2021 del 4.3.2021);
  • non è prevista la chiusura nelle giornate festive e prefestive.

Si illustra di seguito il contenuto del provvedimento.

Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1)

Nel periodo dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, nelle regioni incluse nella cd. zona gialla, si applichino le misure di contenimento più restrittive proprie della zona arancione.

Dal 15 marzo al 6 aprile, nelle regioni e province autonome, individuate con ordinanza del Ministro della salute e nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, verranno applicate le misure di contenimento indicate per la cd. zona rossa.

Nello stesso periodo di riferimento (15 marzo – 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la “zona rossa” nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Da lunedì 15 marzo a venerdì 2 aprile e nella giornata di martedì 6 aprile 2021  nelle regioni e Province autonome di Treno e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi. Non sono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di anni 14 sui quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi. Tale possibilità di spostamento non è invece consentita nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la “zona rossa”.

Durante la festività pasquali, ossia nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, nei limiti di due persone che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Il provvedimento, nel confermare l’impianto sanzionatorio attualmente vigente, prevede, in caso di violazione delle nuove misure introdotte, l’applicazione dell’art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020.

Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sopradetta sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino a un terzo.

In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito del monitoraggio previsto, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia, di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 ne verifica l’adeguatezza e congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

Congedi per genitori (art. 2, commi da 1 a 5, 8 e 11)

In merito ai congedi, in linea generale, la disposizione introduce fino al 30 giugno 2021 e con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021, un aiuto per i genitori lavoratori dipendenti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli, consistente nella possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti.

Tali congedi saranno retribuiti infatti al 50% per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si potrà usufruire del congedo ma senza retribuzione.

In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16, il diritto allo smart working.

Più in particolare le misure introdotte possono riassumersi nelle seguenti:

  • il genitore di figlio convivente minore di anni 16, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio;
  • tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;
  • i periodi di astensione comportano il riconoscimento, in luogo della retribuzione, di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23 (“rateo giornaliero relativo alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati”);
  • l’efficacia retroattiva dei congedi vuol dire che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (13 marzo 2021), durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui al comma 2 (congedo per under 14) con diritto all’indennità di cui al comma 3 (50%) e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;
  • in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo (incompatibilità della prestazione allo smart working), di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus baby-sitting (art. 2, commi da 6 a 8)

Il provvedimento introduce fino al 30 giugno 2021 un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 100 euro settimanali, in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, dei lavoratori autonomi (anche non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari), del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari. Il bonus può essere utilizzato per i servizi riferiti ai figli conviventi minori di 14 anni per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 o alla durata della quarantena.

L’erogazione del bonus – che può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o ai congedi previsti al medesimo articolo 2 – avviene mediante il libretto famiglia o direttamente in caso di utilizzo per l’iscrizione del minore ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, fruisce del congedo, non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del bonus salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui al presente articolo 2.

Sia i congedi che il bonus baby-sitter sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede, di conseguenza, al monitoraggio delle domande e del limite di spesa, non accettando ulteriori istanze nei casi in cui tale limite sia superato anche in via prospettica.

Si evidenzia, infine, che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, il 12 marzo 2021 ha firmato tre nuove Ordinanze, in vigore a partire dal 15 marzo, con le quali:

  • dispone il passaggio in zona rossa per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto;
  • dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Puglia;
  • rinnova per la Regione Molise le misure disposte dall’Ordinanza del 27 febbraio 2021, e resta quindi in zona rossa.

 

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