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DDL Bilancio 2021 – Misure automotive

Circolare n. 151/2020 – CO 38/2020

Rifinanziamento dell’extra-bonus per gli acquisti di veicoli elettrici ed ibridi per tutto il 2021, nuovo incentivo all’acquisto di veicoli a motorizzazione termica Euro 6, con contestuale rottamazione di veicoli con almeno 10 anni di anzianità, per il primo semestre 2021, incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali, le misure introdotte alla Camera nel DDL Bilancio 2021.

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Nella seduta del 27 dicembre, la Camera ha approvato il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis-A/R​ )”. Ora il provvedimento passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva senza modifiche, con voto di fiducia, e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2020.

Nel passaggio in Commissione Bilancio della Camera sono state inserite una serie di importanti misure in ambito automobilistico, quali:

  1. extra-bonus per gli acquisti di autovetture fino a 60 g/km di CO2 per tutto il 2021;
  2. incentivi per gli acquisti di autovetture a motorizzazione termica Euro 6, con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km e contestuale rottamazione di veicoli con almeno 10 anni di anzianità, per il primo semestre 2021;
  3. incentivi per l’acquisto, con o senza rottamazione, di veicoli commerciali (N1) o autoveicoli speciali di categoria M1, per il primo semestre 2021;
  4. modifica, per il 2021, dell’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”);
  5. aumento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  6. contributo alle famiglie per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica.

Le disposizioni relative agli incentivi sono frutto dell’intensa attività portata avanti da Federauto nei confronti delle Istituzioni, nell’ambito di una strategia che ha coinvolto sullo stesso obiettivo le Associazioni dei costruttori. La proposta, condivisa da tutti i gruppi parlamentari, ha consentito di creare in Parlamento le condizioni politiche necessarie per sostenere l’adesione del Governo a misure che conciliano esigenze economiche, ambientali e occupazionali, salvaguardando, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, le motorizzazioni endotermiche di ultima generazione.


1. Extra-bonus per gli acquisti di autovetture fino a 60 g/km di CO2 per tutto il 2021

Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, di prezzo di listino della casa automobilistica inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa), sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l’acquisto di un’autovettura (M1) con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale, parametrato al numero di g/km di CO2 secondo gli importi di cui alla seguente tabella, è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

b) per l’acquisto di un’autovettura in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g/km di CO2 secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

Tali incentivi sono cumulabili con l’ecobonus ex art. 1, comma 1031, L. 145/2018.


2. Incentivi per gli acquisti di autovetture a motorizzazione termica Euro 6, con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km e contestuale rottamazione di veicoli con almeno 10 anni di anzianità, per il primo semestre 2021

Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un’autovettura (M1) nuova di fabbrica omologata in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione, con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, è riconosciuto un contributo all’acquisto di euro 1.500. È richiesta la contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, immatricolato prima del 1° gennaio 2011; il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto pari almeno a 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa).

Nel caso in cui l’acquisto della vettura nuova (con extra-bonus o incentivi per la fascia 61-135 g/km di CO2) sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell’importo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e l’acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

Inoltre, per quanto riguarda il veicolo consegnato per la rottamazione, il comma 1, lett. a), modificando il comma 1034 della legge di bilancio 2019, sposta da 15 a 30 giorni il termine per il venditore per avviare il veicolo alla rottamazione.


3. Incen
tivi per l’acquisto, con o senza rottamazione, di veicoli commerciali (N1) o autoveicoli speciali di categoria M1 per il primo semestre 2021

A chi acquista in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica (fino a 3,5 t) o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro, come indicato nella seguente tabella:

Gli autoveicoli speciali (definiti dall’art. 54, comma 1, lett. g) del Codice della strada sono veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall’art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice: vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, ecc.

Fondi disponibili

Agli incentivi di cui ai punti precedenti (1, 2 e 3) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge di bilancio 2019 che disciplinano gli aspetti relativi alla rottamazione dei veicoli, alla corresponsione dei contributi ai venditori e ai requisiti per l’accesso all’incentivo, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019.

Per l’erogazione dei contributi sono stanziati 420 milioni di euro per l’anno 2021 con la seguente ripartizione:

a) euro 120 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all’acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 (che si sommano ai 270 milioni di euro già stanziati portando i fondi per il 2021 per i veicoli fino a 60 g/km di CO2 a 390 mln);

b) euro 250 milioni riservati per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2;

c) euro 50 milioni riservati per i contributi all’acquisto veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

4. Modifiche all’imposta sull’acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”)

Viene modificata per il 2021 la disciplina dell’imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2019-2021 per l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 g/Km di CO2 (c.d. “ecotassa”). Per l’anno 2021, in base al nuovo comma 1042-bis, l’imposta si applicherà agli acquisti di veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km. L’importo rimarrà variabile, tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda delle seguenti fasce di emissione:

Tale modifica va ricollegata al fatto che a partire dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di CO2 dei veicoli trova applicazione la procedura WLTP prevista dal Regolamento (UE) 2017/1151 (il cui valore viene riportato nel punto V.7 della carta di circolazione), in sostituzione del ciclo NEDC.

Tale nuovo sistema, più rigoroso, diventa il riferimento sia per la determinazione dell’ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della L. 145/2018, sia per il calcolo della c.d. ecotassa (l’imposta sui veicoli maggiormente inquinanti di cui al comma 1042-bis della L. 145/2018).

Ai fini dell’erogazione dell’ecobonus (L. 145/2018, comma 1031) e dei contributi di cui al DL Agosto (comma 1-bis dell’art. 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021, si considera, fino al 30 giugno 2021, il valore di g/km di CO2 relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito dal Prot. n. RU37198 – File avviso n. 39/2020 del 23.12.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (v. circolare n. 150/2020 – CO 37/2020 del 28.12.2020).


5. Aumento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (c.d. Buono veicoli sicuri)

Viene previsto che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, si provveda ad aumentare di € 9,95 la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi (art. 80 CdS), prevedendo, a titolo di misura compensativa per i tre anni successivi all’entrata in vigore del citato decreto ministeriale, un buono denominato “veicoli sicuri”, d’importo parti all’aumento della tariffa, da assegnare ai proprietari di veicoli a motore che sottopongono a revisione un proprio veicolo nel medesimo periodo temporale. Il buono è conseguibile per una sola volta e per un solo veicolo a motore. Le modalità attuative delle disposizioni concernenti il buono, sono definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione. Si prevede quindi l’istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

 

6. Contributo alle famiglie per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica

Si prevede l’assegnazione di un contributo pari al 40% del prezzo, alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA. Il termine per l’acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021. Il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, assegnate ad un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e non è cumulabile con gli altri contributi statali previsti dalla normativa vigente. Le modalità e i termini dell’erogazione del contributo, anche con riferimento al rispetto dei limiti di spesa sono definiti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia e delle finanze potrà apportare le relative variazioni di bilancio con propri decreti.

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