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Emergenza COVID-19: DPCM 3 novembre 2020

Circolare n. 130/2020

Le disposizioni si applicano a partire dal 5 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

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È in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 con i relativi allegati, recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tale DPCM, che sostituisce il DPCM 24 ottobre 2020, introduce nuove e più stringenti disposizioni, valide dal 5 novembre al 3 dicembre 2020, per contenere e contrastare il rischio di contagio dovuto alla seconda ondata di Covid-19.

Nello specifico, oltre a un quadro di misure a carattere nazionale, si prevede un regime di chiusura differenziato a seconda dello scenario di rischio (rosso, arancione, verde) in cui ricade una regione o una parte di essa. La classificazione in uno dei tre scenari viene decisa con ordinanza del Ministero della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici.

Definizione delle tre aree di rischio: Base (Scenario 2 – verde) – Elevato (Scenario 3 – arancione) – Massimo (Scenario 4 – rosso).

La verifica da parte del Ministero della Salute dei presupposti che pongono una Regione nello scenario 3 (“elevata gravità e livello di rischio alto”) o nello scenario 4 (“massima gravità e livello di rischio alto”) avviene tenendo conto di 21 differenti parametri e con frequenza almeno settimanale; tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre, data di efficacia del DPCM in oggetto. È fatta salva per le regioni la possibilità di introdurre disposizioni ulteriormente restrittive.

Per quanto riguarda le attività dei concessionari, l’attività condotta dalla Federazione in sede istituzionale, ha portato al seguente quadro. Nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e protocolli di sicurezza finora adottati:

  • nello scenario 2, ex l’art. 1, comma 9, lett. ff), non è prevista la chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita;
  • nello scenario 3, ex art. 3, comma 4, lett. b), il commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori resta consentito in quanto tali attività rientrano tra quelle di prima necessità, individuate nell’Allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020.

Di seguito una sintesi dei contenuti del DPCM in oggetto.

Misure di contenimento valide sull’intero territorio nazionale (art. 1) – SCENARIO 2

  • Su tutto il territorio nazionale, salvo le più stringenti restrizioni introdotte per i territori a maggior rischio, dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, gli spostamenti sono consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Per la restante parte della giornata resta fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, studio, motivi di salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 3).
  • Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (comma 4).
  • E’ confermato per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
  • Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico (comma 9, lett. e).
  • Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Fermo restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere sono consentite se svolte all’aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni (comma 9, lett. f).
  • Si precisa che la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò include anche le attività svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (comma 9, lett. l).
  • Sono sospese le mostre ed i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali (comma 9, lett. r).
  • L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore a 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza (comma 9, lett. s).
  • E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata solo su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale e per la protezione civile (comma 9, lett. z).
  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono alle medesime condizioni del DPCM del 24 ottobre, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole (comma 9, lett. ff).
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano a svolgersi alle stesse condizioni del DPCM del 24 ottobre, ma la ristorazione con asporto viene consentita fino alle ore 22.00 (e non più fino alle 24.00), allineandola al nuovo divieto di spostamento dopo le 22.00. Resta fermo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (comma 9, lett. gg).
  • A bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale, esclusi gli scuolabus, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% della capacità. Detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. mm).

Misure di contenimento nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, cd zona arancione (art. 2) – SCENARIO 3

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello scenario intermedio, cd zone arancioni, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni.

a) E’ vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dai territori di cui all’ordinanza, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, nonché il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui all’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

b) E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

c) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Misure di contenimento nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cd zona rossa (art. 3) – SCENARIO 4

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello scenario caratterizzato da “massima gravità” e da un “livello di rischio alto”, cd zone rosse, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni.

a) E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui all’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

b) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

c) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano, comunque, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

d) Tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

e) E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

f) Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24. La novità, rispetto all’Allegato 2 del DPCM del 26 aprile 2020, è costituita dall’inclusione, tra le attività non sospese, dei “servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”.

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