Novità per la Carta di qualificazione del conducente per guidare un veicolo merci superiore a 3,5 t
Circolare n. 108/2020 – CT 26/2020
Chiarimenti del Ministero dell’Interno sull’obbligo della CQC.
Si comunica che il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare prot. n. 300/A/6220/20/111/2/2 del 4 settembre 2020 (in allegato), avente ad oggetto la “Disciplina sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286” .
Il D.lgs. 50 del 10.06.2020 (G.U. n. 146 del 10.06.2020), in recepimento della Direttiva (UE) 2018/645, ha portato, infatti, alcuni cambiamenti alle disposizioni riguardanti l’uso e il conseguimento della Carta Qualificazione del Conducente.
In particolare, l’art. 1 adegua, novellandolo, l’art. 14 del D.lgs. 286/2005, prevedendo l’obbligo della qualificazione iniziale e della formazione periodica per la circolazione sia in ambito UE che SEE, nell’esercizio di ogni attività di guida, anche non professionale su veicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. Pertanto, deve ritenersi obbligato alla CQC qualsiasi persona, fatte salve le deroghe, che, nel territorio dell’Unione o SEE si ponga alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una delle patenti di guida sopra richiamate.
L’art. 3 del D.lgs. 50/2020, che modifica l’art. 16 del del D.lgs. 286/2005, ha previsto esenzioni e deroghe specifiche, ossia i casi in cui la CQC non è obbligatoria, causando alcune difficoltà interpretative agli organi di Polizia stradale, che hanno portato il Ministero dell’Interno ha pubblicare la circolare richiamata in apertura.
Al paragrafo 3 della suddetta circolare, viene evidenziato che rientrano nell’esenzione anche i conducenti che non offrono servizi di trasporto, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o di merci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto. Ad esempio, rientrano in questa categoria gli autisti delle concessionarie di vendita che movimentano autobus o veicoli commerciali destinati ai clienti; gli autisti di imprese di trasporto persone che movimentano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo ad un altro dove iniziano il servizio; gli autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico e scarico dalle navi o dai traghetti, ecc.