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Formazione obbligatoria conducenti veicoli pesanti – D.lgs. n. 50/2020 di recepimento della Direttiva UE 2018/654

Circolare n. 86/2020 – Trucks 2/2020

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che modifica la disciplina della formazione iniziale e periodica dei conducenti dei veicoli pesanti.

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Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020. il D.lgs. n. 50 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/645 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di veicoli per il trasporto di merci o passeggeri (modifica direttiva 2003/59/CE) e sulla patente di guida (modifica direttiva 2006/127CE), che entrerà in vigore il prossimo 25 giugno.

Il Decreto Legislativo in commento nel recepire la richiamata Direttiva introduce alcune modifiche alla normativa vigente, con particolare riferimento al Capo II del Decreto Legislativo 286/2005 in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.

In particolare, si evidenziano le seguenti principali disposizioni:

  • l’articolo 1, modificando l’art. 14 del D.lgs. 286/2005, prevede in generale che la guida su strada pubblica di veicoli che necessitano patenti delle categorie C1, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e di formazione periodica, disciplinate dal decreto, superando il precedente riferimento alla sola attività svolta professionalmente.
  • La richiamata qualificazione è richiesta ai cittadini italiani, ai cittadini di uno Stato dello Spazio economico europeo e ai cittadini di un Paese terzo dipendenti o impiegati presso un’azienda di uno Stato membro (art. 2).
  • L’articolo 3 introduce ulteriori deroghe, rispetto a quelle già previste, che non richiedono l’ottenimento della qualificazione iniziale (art. 16 D.lgs. 286/2005). In particolare, si introduce una deroga quando siano verificate le seguenti 3 circostanze:

a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa stessa del conducente;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.
In relazione a quest’ultima circostanza, il Decreto precisa che per trasporto occasionale si intende il viaggio di un veicolo che richiede una delle tipologie di patenti superiori alla B richiamate, ma è svolto da soggetto non avente qualifica di conducente professionale e per il quale la specifica attività di autotrasporto non costituisce la fonte principale di reddito. Inoltre, per il Decreto un trasporto non è incidente sulla sicurezza stradale se non è un trasporto eccezionale e se è svolto in conformità alla normativa sulla circolazione stradale.

Vengono, inoltre, esentati dall’obbligo di formazione i conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per l’esercizio della loro attività, a condizione che la guida non superi la distanza di 50 km dal luogo dell’impresa proprietaria del veicolo e non sia l’attività principale del conducente.

Esentati, altresì i trasferimenti degli autobus (veicoli che richiedono le patenti D e D1) ai più vicini centri di manutenzione dall’impresa, effettuati dal personale di manutenzione, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

Confermate, infine, con alcune lievi modifiche, le altre esenzioni, già, previste dal D.lgs. 286/2005, comprese quelle per i veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o merci a fini non commerciali, e per i veicoli che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.

  • L’articolo 5 modifica l’art. 21 del D.lgs. 286/2005 precisando, in tale sede, che devono essere svolti in Italia i corsi per la qualificazione iniziale e la formazione periodica per i conducenti che hanno la residenza in Italia e per i conducenti cittadini di Paesi extra UE dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale.
  • L’articolo 7 introduce un meccanismo di assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri per lo scambio informazioni circa le qualificazioni dei conducenti, attraverso la rete elettronica unionale, garantendo riservatezza dei dati. Analogo meccanismo di rete unionale viene adoperato per lo scambio informazioni circa le patenti di guida (art. 9).
  • L’articolo 8 interviene per modificare nel dettaglio alcuni degli argomenti oggetto di corso di qualificazione iniziale e formazione periodica, elencati nell’Allegato I del D.lgs. 286/2005, prevedendo, tra l’altro, che un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilirà i criteri per l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, come l’e-learning, nonché i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale dei conducenti le attività di formazione specifica prescritte da altre normative dell’Unione (tra cui rientrano la formazione per il trasporto di merci pericolose, di animali vivi e quella riguardante la sensibilizzazione verso la disabilità).

Si segnala, infine, che il decreto legislativo in commento non ha disposto l’autorizzazione alla conduzione con patente B rilasciata da almeno 2 anni, di veicoli ad alimentazione alternativa con peso totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate, che la Direttiva consentiva ai singoli Stati membri di poter disporre.

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