Decreto-legge 19 maggio, n. 34 – cd Decreto Rilancio
Circolare n. 75/2020
Nota tecnica sui contenuti del decreto-legge 19 maggio, n. 34, cd “decreto rilancio”.
Si trasmette, in allegato, la nota tecnica sui contenuti del decreto-legge 19 maggio, n. 34, cd “decreto rilancio” (pubblicato su GU n. 128 del 19.05.2020 – Suppl. ord. n. 21), predisposta dagli uffici di Confcommercio.
Si tratta di un provvedimento che mobilita risorse pari a 55 miliardi di euro, con un effetto sull’indebitamento netto del bilancio pubblico di pari importo.
Relativamente al settore automotive si segnala:
- l’art. 44 che prevede l’incremento del fondo per la concessione all’acquisto di autovetture a basse emissioni di CO2 che viene aumentato di 100 milioni di euro per il 2020 e di 200 milioni di euro per l’anno 2021. La Federauto ha espresso insoddisfazione per la misura che, su questa base, è da considerarsi insufficiente a garantire la ripartenza del mercato automobilistico. La Federazione si sta adoperando affinché in sede di conversione in legge del decreto vengano introdotti i necessari correttivi in grado di supportare il ricambio del parco e la corretta applicazione del principio di detrazione dell’IVA sugli acquisti.
- l’art. 50 che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione del super ammortamento (si tratta degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile scorso al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 30 giugno 2020, a condizione che, entro la fine dell’anno 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Inoltre, si evidenzia:
- la soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di di IVA ed accise e quindi della prospettiva dell’automatismo degli aumenti (art. 123);
- il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti, del terzo del settore, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (art. 125);
- la norma che prevede per le imprese e i lavoratori autonomi, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, di non effettuare il versamento sia del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019, sia della prima rata (pari al 40%), dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Viene, invece, confermato l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.