Chiarimenti generali sulle richieste di “annullamento” di contratti
Circolare n. 71/2020 – CO 22/2020
Considerazioni generali circa “l’ annullamento” di contratti, cioè di recesso da proposte di acquisto concluse, da parte di clienti delle concessionarie, in conseguenza dell’emergenza sanitaria ed economica innescata dall’epidemia da Covid-19.
In merito alle numerose richieste di chiarimento circa “l’ annullamento” di contratti, cioè di recesso da proposte di acquisto concluse, da parte di clienti delle concessionarie, in conseguenza dell’emergenza sanitaria ed economica innescata dall’epidemia da Covid-19, si riporta il parere fornito dal consulente della Federazione, avv. Fabrizio Dionisio.
In premessa si evidenzia che trattasi di considerazioni di carattere generale, in quanto per esprimere un parere più circostanziato c’è bisogno di conoscere le singole situazioni e fattispecie.
Anzitutto bisogna distinguere tra contratti tecnicamente “conclusi” e mere proposte di acquisto.
Se la proposta di acquisto è subordinata, per assumere efficacia vincolante per la concessionaria, alla sua accettazione da parte della direzione commerciale, e questa accettazione NON è stata portata a conoscenza del cliente (mediante email, telegramma o facendogli sottoscrivere una presa visione di tale accettazione), la revoca della proposta è teoricamente sempre possibile (infatti è possibile prevedere che la proposta resti irrevocabile ma solo per un breve periodo, dopodiché, in assenza dell’accettazione della concessionaria, è facoltà del cliente recedere, non potendosi pretendere che una sola delle parti resti obbligata a tempo indeterminato) a prescindere dall’emergenza Covid, ma in base a principi generali del nostro ordinamento.
Se, invece, si fa riferiamo a proposte di acquisto accettate, ovvero a veri e propri contratti, sottoscritti da entrambe le parti, la questione è diversa.
In questi casi la pretesa del cliente di “liberarsi” dall’impegno assunto si fonda, evidentemente, soltanto sulla situazione di sofferenza economica determinata dalla situazione che stiamo vivendo.
La base giuridica più verosimile di tale richiesta è una situazione di pretesa impossibilità (temporanea o definitiva) della prestazione, ovvero di pretesa eccessiva onerosità sopravvenuta della stessa.
L’art. 1256 c.c. al comma 1 disciplina l’ipotesi di impossibilità definitiva dell’esecuzione della prestazione : “l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”; nel nostro caso il debito del cliente è quello di pagare il corrispettivo, quello della concessionaria di consegnare la vettura. L’impossibilità dell’esecuzione della prestazione di cui al comma 1 dell’articolo citato non può essere legittimamente avanzata in quanto, nel caso di specie, trattasi di impossibilità solo temporanea che perdurerà per il tempo che sarà necessario per dirimere l’emergenza sanitaria.
L’art. 1256 al comma 2 prevede, invece, l’ipotesi di impossibilità temporanea: “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento………….”. Nell’ipotesi qui prevista il cliente dovrà comunque corrispondere il quantum previsto, ma senza subire conseguenze per il ritardo nell’adempimento. Ciò significa che la concessionaria non potrà pretendere un risarcimento del danno o interessi per il ritardo nell’adempimento; in buona sostanza viene concessa al cliente la possibilità di procrastinare il pagamento in un momento successivo (ovviamente, per converso, verrà anche rinviata la consegna dell’auto) alla fine dell’emergenza.
L’art. 1467 c.c. disciplina, invece, il caso della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta: “nei contratti a esecuzione continuata o periodica, o a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti diventa eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto……” l’articolo in questione prende in considerazione avvenimenti straordinari e imprevedibili che possano determinare la risoluzione del contratto in seguito ad una eccessiva onerosità della prestazione per una delle parti. Questa è la giustificazione più plausibile che potrebbe venire addotta dai clienti intenzionati a recedere dal contratto.
In ogni caso, permane sempre il fatto che “l’evento straordinario e imprevedibile” nel caso specifico è solo temporaneo, quindi si ritiene non tale da giustificare addirittura l’estremo rimedio della risoluzione contrattuale.
Pertanto, in conclusione ed estrema sintesi, le soluzioni da poter consigliare, sia in base a queste sommarie valutazioni giuridiche e facendo ricorso al buonsenso ed all’esperienza maturata con riguardo alle problematiche delle concessionarie, potrebbero essere le seguenti:
A) respingere la richiesta del cliente, rigettando la sua pretesa e pretendendo l’adempimento del contratto, proponendogli, al massimo, una proroga dei tempi di pagamento (e quindi di consegna dell’auto) alla fine dell’emergenza, rinunciando a contestare e/o irrogare penali a fronte di tale ritardo;
B) contestare in quanto infondata la richiesta di recesso/risoluzione del contratto, dichiarandosi al massimo disposti ad addivenire a una risoluzione consensuale, in via transattiva, ma subordinandola quanto meno al pagamento del deposito cauzionale/caparra confirmatoria, se versato e ritenuto congruo.
Si resta a disposizione delle singole aziende associate che avessero necessità di approfondimenti e ulteriori consigli rispetto a singole fattispecie.