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“Decreto Cura Italia” e “Decreto Liquidità” – Ulteriori risposte a quesiti – Circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 11/E del 6 maggio 2020

Circolare n. 69/2020 – AF 16/2020

Con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle problematiche, di natura fiscale, sorte a seguito dell’adozione del “Decreto Cura Italia” e del “Decreto Liquidità”.

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Con la Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 (in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle problematiche, di natura fiscale, sorte a seguito dell’adozione del “Decreto Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) e del “Decreto Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23), con cui sono state introdotte misure volte a proteggere la salute dei cittadini, a sostenere il sistema produttivo, a salvaguardare la forza lavoro, nonché misure in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese.

Di seguito, si riporta una breve sintesi dei principali argomenti trattati dall’Agenzia delle Entrate, rinviando alla lettura del documento, allegato, per un’analisi approfondita delle singole questioni esaminate dall’Amministrazione finanziaria.

1. La Circolare esamina, innanzitutto, le problematiche riguardanti la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, di cui all’articolo 62 del “Decreto Cura Italia”.

Al riguardo, viene chiarito che, tra gli adempimenti sospesi che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano:

  • la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
  • la presentazione del modello TR;
  • la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020;
  • la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020;
  • la presentazione del modello EAS;
  • la presentazione del modello INTRA 12 (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da enti non soggetti passivi d’imposta e da agricoltori esonerati);
  • la richiesta ed effettuazione delle verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali e dei Registratori telematici e Server-RT.

In particolare, viene ricordato che, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale. Inoltre, viene ribadito che è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

Rimane ferma la possibilità, per il contribuente, di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.

Con riferimento, invece, agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene precisato che, entrambe le operazioni, costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi.

L’Agenzia sottolinea, dunque, che la trasmissione non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, l’esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.

Tuttavia, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, fanno eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il relativo documento commerciale, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (come, ad esempio, nel caso di assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo).

2. La Circolare esamina anche alcune questioni sorte in merito alla sospensione di versamenti tributari per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, ai sensi dell’articolo 18 del “Decreto Liquidità”.

Al riguardo, viene chiarito che, nel caso di perfezionamento di un’operazione di fusione per incorporazione, per usufruire della sospensione in parola, il calcolo della riduzione del fatturato deve essere eseguito confrontando il fatturato di marzo e aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019.

3. La Circolare, infine, offre alcuni chiarimenti con riferimento alla disciplina riguardante il premio per i lavoratori dipendenti, riconosciuto dall’art. 63 del “Decreto Cura Italia”, esaminando alcune specifiche ipotesi riguardanti la determinazione del limite reddituale del lavoratore.

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