Garanzie di Stato su finanziamenti concessi dalle banche
Circolare n. 58/2020 – AF 14/2020
Misure straordinarie per il sostegno alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 attraverso garanzie SACE.
Il decreto-legge 7 aprile 2020 (cd decreto liquidità), oltre alle misure previste dall’art. 13 in materia di Fondo di garanzia per le PMI, all’art. 1 prevede anche interventi di garanzia pubblica (stanziati 200 miliardi di euro a garanzia dei finanziamenti) connessi alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria, prestati attraverso SACE.
Si tratta di garanzie dello Stato, in misura variabile dal 70 al 90% a seconda della dimensione d’impresa, che potranno essere concesse su finanziamenti bancari richiesti fino al 31 dicembre 2020.
- Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e contro-garantito dallo Stato, e avrà come limite di importo il 25% del fatturato del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale, oppure il doppio della spesa salariale annuale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.
Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.
I finanziamenti dovranno avere durata non superiore a 6 anni (vincolo stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 in materia di temporary framework per gli aiuti di Stato). E’ anche prevista la possibilità per i beneficiari di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
Ancorché gli interventi di garanzia possano essere destinati anche alle piccole e medie imprese, nonché ai lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, lo strumento risulta particolarmente idoneo per imprese di maggiori dimensioni che non possono accedere al Fondo di garanzia PMI. Allo stato, per PMI e professionisti l’accesso alla garanzia SACE è subordinato al pieno utilizzo della loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI ai sensi del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (interventi ex art. 13) e del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (interventi ex art. 56).
Sono previsti quattro successivi step necessari per l’erogazione della misura:
- l’impresa richiede alla banca o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito un finanziamento con garanzia dello Stato;
- il soggetto finanziatore invia la richiesta di garanzia a SACE;
- SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato;
- il soggetto finanziatore eroga all’impresa il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.
Per le garanzie SACE sono previste delle commissioni annuali sull’importo garantito che:
- per i finanziamenti di PMI sono pari allo 0,25% per il primo anno, allo 0,50% per il secondo e terzo anno, all’1% per il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono pari a 0,50% per il primo anno, all’1% per il secondo e terzo anno, al 2% per il quarto, quinto e sesto anno.
Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
I finanziamenti devono essere destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.