Coronavirus: circolare MIT di proroga e sospensione di termini e attività indifferibili presso gli UMC
Circolare n. 38/2020 – CT 8/2020
La circolare MIT chiarisce la proroga e sospensione di termini in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e indica le attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC.
La circolare del MIT prot. 1735 del 23 marzo 2020 (in allegato) fornisce alcuni chiarimenti a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (Cura Italia).
Il Dl 18/2020 ha previsto una serie di misure volte a contrastare la diffusione del virus COVID-19 e sulla base di tali disposizioni anche il lavoro e l’operatività degli UMC ne risulta modificata, come riportato di seguito:
- il comma 1 dell’art. 103, ha introdotto la sospensione fino al 15 aprile dei termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento non si deve tenere conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.
- Per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere in presenza, di cui al DPCM 11 marzo 2020, in ragione delle diverse situazioni di organico degli UMC, sarà, comunque, possibile concludere le operazioni pendenti anche dopo il 15 aprile.
- Il comma 2 dell’art. 103 prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
- agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
Inoltre, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP;
- il comma 4 dell’art. 92 autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli soggetti a revisione (art. 80 Codice della Strada) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CdS) entro il 31 luglio 2020. Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione per tutte le tipologie di veicoli.
Infine, la circolare in oggetto modifica le attività indifferibili da rendere in presenza in vigore per gli UMC, ai sensi dell’art 1 comma 6 DPCM 11 marzo 2020, che sono:
- visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);
- visita e prova ed immatricolazione di veicoli “con titolo” adibiti al trasporto di merci e di persone;
- visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
- visite periodiche ATP limitatamente ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
- autorizzazione all’esercizio della professione (iscrizione al REN);
- trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
- trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
- rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
- autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo.