Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – “Cura Italia”
Circolare n. 35/2020
Il maxi decreto legge “Cura Italia” prevede un’iniezione di sostegno all’economia da circa 25 miliardi per far fronte all’emergenza coronavirus.
Sulla G.U. n. 70 del 17.03.2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 17.03.2010, n. 18 (Allegato 1) contenente le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cd decreto “Cura Italia”.
Il provvedimento – con un impegno finanziario di circa 25 miliardi di euro (pari all’1,4% del PIL), ossia tutto l’indebitamento netto autorizzato dal Parlamento – rappresenta, insieme al decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge, un primo tassello del piano di azione del Governo per contrastare gli effetti della crisi epidemiologica sul piano economico e sociale.
Ulteriori misure, preannunciate dal Governo, in materia di semplificazione, innovazione e alleggerimento delle tasse, saranno oggetto di un nuovo decreto, da varare nel prossimo mese di aprile, utilizzando anche risorse provenienti dalla riprogrammazione di fondi europei.
Le misure adottate si articolano su quattro assi tematici e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del SSN, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza (per circa 3,5 miliardi);
- sostegno ad occupazione e lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito (per circa 10 miliardi);
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese (MPMI), tramite il sistema bancario e l’utilizzo del Fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Il decreto estende la Cassa integrazione in deroga (art. 22) all’intero territorio nazionale, a tutte le aziende del settore privato, per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di
lavoro, quindi anche per le imprese che abbiano alle proprie dipendenze da 1 a 5 dipendenti. Su tutto il territorio nazionale, per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, non è richiesta la sottoscrizione dell’accordo sindacale per l’accesso alla CIGD. Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti, l’accesso allo strumento è consentito previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche per via telematica.
I trattamenti decorrono dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e si limitano ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Nell’ambito dell’accesso al credito e sostegno alla liquidità:
- significativo il potenziamento delle disponibilità del fondo centrale di garanzia per 1,2 miliardi di euro, con innalzamento della garanzia diretta fino all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento in caso di garanzia diretta e al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia in caso di riassicurazione (art. 49) – per approfondimento si rimanda alla lettura delle pagg. 29, 30, 31 della sintesi in Allegato 1;
- moratoria sui prestiti bancari fino al 30 settembre 2020 (art. 56) – per approfondimento leggere pagg. 32 e 33 della sintesi in Allegato 1;
- erogazione più agevole di finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza e che non accedono al Fondo di garanzia PMI. I finanziamenti possano essere assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta, a prezzo di mercato (art. 57) – per approfondimento leggere pagg. 33 e 34 della sintesi in Allegato 1.
Quanto agli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi è prevista la sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori individuati dal provvedimento come particolarmente colpiti dall’emergenza (turismo e pubblici esercizi, trasporto passeggeri e trasporto merci, imprese culturali, etc.), dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento IVA di marzo.
Per gli altri soggetti con ricavi o compensi non superiori ai 2 milioni di euro la sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi è riferita al solo mese di marzo (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo).
Ai soggetti non rientranti nella sospensione si applicherà, invece, il “rinvio tecnico” dal 16 al 20 marzo. Sul tema la Confederazione ha già rappresentato la necessità di una più ampia e inclusiva “moratoria”, anche in riferimento alle criticità della ripresa dei versamenti già da maggio e della loro insufficiente rateizzazione, nonché dell’esigenza di intervenire anche sul versante dei tributi locali.
Negli Allegati 1 e 2, rispettivamente una sintesi delle disposizioni introdotte dal decreto in oggetto e un vademecum sulle misure inerenti lavoro e welfare, predisposti da Confcommercio.