Sospensione rate mutui – Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile
Circolare n. 18/2020 – AF 5/2020
I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell’allegato n. 1 al DPCM 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Si informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020, Serie Generale n. 53, l’ordinanza n. 642 del 29 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
L’intervento, che consta di un unico articolo rubricato “Sospensione dei mutui”, stabilisce che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell’allegato n. 1 al DPCM 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Tale diritto è riconosciuto in ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile.
I soggetti beneficiari della misura – che devono comunque presentare un’autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’indicazione del danno subìto – possono optare tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
Ai fini dell’individuazione dei tempi di rimborso e dei costi dei pagamenti sospesi, l’Ordinanza rinvia a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori, in tema di sospensione dei pagamenti.
Tale Accordo prevede fra l’altro:
- la sospensione delle rate per almeno 12 mesi;
- che la sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente e che in presenza di rate scadute e non pagate, la sospensione opera a partire dalla prima di queste (fermo il periodo di sospensione pari a 12 mesi);
- che nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
– sospensione della sola quota capitale; la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
– sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario; - che il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell’ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell’ammortamento;
- che la sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione (fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non si adempia al pagamento della quota interessi);
- che la sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
L’Ordinanza dispone, infine, che entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora le banche o gli intermediari finanziari non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.