ultimo aggiornamento:

Prima fase di attuazione del Documento Unico dei veicoli – DM n. 3 dell’11.02.2020

Circolare n. 8/2020 – CT 3/2020

Primo decreto ministeriale per l’applicazione graduale delle procedure relative all’emissione del Documento Unico dei veicoli.

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Si anticipa in allegato il decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti n. 3 dell’11.02.2020, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con quale prende avvio la prima fase di utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche per il rilascio del Documento Unico di circolazione e di proprietà dei veicoli, previsto dall’art. 1, comma 1, D.lgs. 98/2017.

Le disposizioni si applicano alle operazioni aventi ad oggetto i motocicli (art. 53, comma 1, lett. a) del CdS) e le autovetture (art. 54, comma 1, lett. a) del CdS) in uso proprio, mentre non trovano applicazione per le operazioni:

  • di trasferimento della proprietà relative ai veicoli per la cui destinazione od uso la legislazione vigente impone la sussistenza di requisiti o di titoli autorizzativi al servizio di
    trasporto;
  • di immatricolazione e di trasferimento di proprietà di veicoli oggetto di contratto di locazione finanziaria, di usufrutto o di patto di riservato dominio;
  • che presuppongono adempimenti cumulativi o consecutivi.

Il decreto prevede che a partire dal prossimo 17 febbraio (data di entrata in vigore del DM) e fino al 5 aprile 2020, le operazioni di minivoltura (art. 56, comma 6, D.lgs. 446/1997), radiazione per demolizione (art. 5, comma 8, D.lgs. 209/2003 e art. 231, comma 5, D.lgs. 152/2006) e radiazione per esportazione all’estero – sia UE che extra UE – (art. 103 CdS), vengano gestite obbligatoriamente con le nuove procedure telematiche rilasciate dal CED della Motorizzazione.

Fino al 5 aprile 2020, l’utilizzo delle procedure consentirà l’emissione disgiunta della carta di circolazione, del CDPD e del certificato di radiazione, per il cui rilascio gli interessati compileranno le relative istanze utilizzando, rispettivamente, il modello unificato approvato con decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione n. 72 del 13 marzo 2019 e la nota PRA o il retro del CDP. Nel caso di problemi tecnici riferiti al sistema informativo della motorizzazione o al sistema informativo di ACI, il CED e l’ACI consentiranno il rilascio dei predetti documenti utilizzando le procedure telematiche previgenti.

A partire dal 6 aprile 2020, compilando le relative istanze sul modello unificato, le procedure telematiche consentiranno esclusivamente l’emissione:

a) di un Documento Unico non valido per la circolazione, nel caso di minivoltura;
b) di una ricevuta attestante l’avvenuta cancellazione, nel caso di cessazione dalla circolazione per demolizione;
c) di una ricevuta attestante l’avvenuta cancellazione e di un tagliando di annullamento della carta di circolazione o del DU, nel caso di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione
all’estero.

E’ previsto, altresì, che sempre dal 17 febbraio 2020 le nuove procedure si possano utilizzare facoltativamente per le operazioni di immatricolazione (comprese quelle relative ai veicoli importati in Italia da altri Paesi UE o dello Spazio economico europeo), trasferimento di proprietà (anche in favore degli eredi) e reimmatricolazione. In tali casi, ferma restando la facoltatività dell’utilizzo delle nuove procedure, l’emissione esclusiva del DU avverrà a decorrere dal 4 maggio 2020. Pertanto da tale data per le relative istanze andrà utilizzato il modello unificato e non sarà più emesso il CDPD.

Nel caso di problemi tecnici riferiti al sistema informativo della motorizzazione o al sistema informativo di ACI, i documenti di cui alle lettere precedenti verranno emessi al momento della
riattivazione delle funzionalità delle procedure telematiche.

E’ prevista, infine, la pubblicazione di una circolare congiunta MIT-ACI contenente le istruzioni operative per la concreta attuazione del decreto in commento.

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